Fiqh (Giurisprudenza) del Digiuno

Ecco la traduzione in italiano dal capitolo sul digiuno di “Ascent to Felicity” (Marāqī as-Sa`ādāt), opera di giurisprudenza secondo la scuola giuridica (madhhab) Hanafita, scritta dall’Imām Ḥasan Abū ‘l-Ikhlāṣ al-Shurunbulālī (rahimahullah).
La traduzione si basa sulla traduzione in inglese di Shaykh Faraz Ahmed Khan, pubblicata da White Thread Press, 2010.
Le note a cura di Shaykh Faraz Ahmed Khan, sia quelle tra parentesi quadre, sia quelle numerate alla fine di ogni sezione (per una più rapida e facile consultazione, vista la loro importanza); le note tra parentesi graffe, invece, sono mie.

Il Digiuno (Ṣawm)

[La definizione giuridica de] il digiuno è astenersi dal mangiare, dal bere e dai rapporti sessuali durante le ore diurne,[470] con intenzione di digiunare, ed eseguito da una persona che ne è in grado e a cui è richiesto farlo.
I suoi tipi sono sette – obbligatorio, necessario, sunnah, raccomandato, volontario, proibitivamente riprovevole, e lievemente riprovevole.

1. Obbligatorio (farḍ): il digiuno di Ramaḍān, durante il mese {stesso; ovverosia ordinario, in tempo} (adā’) così come i recuperi (qaḍā’); i digiuni di espiazione (kaffāra); ed i digiuni che si ha promesso di compiere (mandhūr), le ultime due categorie {obbligatorie} secondo la posizione più apparente (aẓhar) [in termini di forza];[471]
2. Necessario (wājib): i recuperi di digiuni volontari (nafl) interrotti;
3. Sunnah: il digiuno dell’`Ashūrā’ Benedetta [il decimo {giorno} di Muḥarram][472] assieme al nono;[473]
4. Raccomandato (mandūb): digiunare tre giorni di ogni mese;[474] o i Lunedì e i Giovedì; o sei giorni sparsi [475] durante Shawwāl;
5. Volontario (nafl):qualsiasi altro giorno di digiuno fintanto che non sia provata la sua reprensibilità [si vedano le due categorie successive];
6. Proibitivamente riprovevole (makrūh taḥrīman): digiunare durante [ciascuno de]i due giorni di `Īd, o nei giorni di Tashrīq;[476]
7. Lievemente riprovevole (makrūh tanzīhan): per esempio, isolare[477] il digiuno {solamente} di Sabato, [Venerdì,][478] Nayrūz o Mahrajān,[479] a meno che non capiti di coincidere con la propria abitudine;[480] o digiunare consecutivamente (ṣawm al-wiṣāl).[481] È riprovevole [anche] digiunare ogni giorno [per l’intero anno] (ṣawm al-dahr).[482]

Note:

470. Cioè, dalla vera aurora {as-subh as-sadiq, il momento di inizio di Salah al-Fajr} fino al tramonto; ovverosia, è lecito, per chi abbia intenzione di digiunare, continuare a mangiare fino alla vera aurora (fajr ṣādiq), anche se entra la falsa aurora (fajr kādhib). Al momento della vera aurora, però, bisogna smettere di mangiare, anche se si fosse nel mezzo del pasto, al punto che persino il boccone od il sorso che si ha in bocca dev’essere sputato e non ingerito, in modo da non invalidare il digiuno.
Per quanto riguarda l’ḥadīth “Se uno di voi sente la chiamata [alla preghiera] mentre tiene in mano il suo recipiente [da bere], che non lo posi finché non abbia soddisfatto il suo bisogno da esso” (Mustadrak, Abū Dāwūd, Aḥmad) – in verità gli eminenti sapienti di aḥadīth hanno affermato chiaramente che esso non è rigorosamente autenticato (ṣaḥīḥ) per nessuna delle sue due catene di trasmissione. Inoltre, ciò che è inteso per “la chiamata [alla preghiera]” nell’ḥadīth è quella di Bilāl (raḍiyallāhu `anhu), che era solita venir eseguita molto prima della vera aurora in modo da avvertire le persone che l’aurora si stava avvicinando. Non si riferisce alla chiamata alla preghiera al momento dell’aurora, che era solita venir eseguita da Ibn Umm Maktūm (raḍiyallāhu `anhu) (Nafaḥāt 163-4). Ciò è della massima importanza, dato che purtroppo molte persone invalidano il loro digiuno mangiando o bevendo dopo l’entrata della vera aurora, sulla base di un grossolano fraintendimento del suddetto ḥadīth.
Infine, per quanto riguarda le moderne tavole di orari di preghiera, l’orario a 18 gradi per fajr è più precauzionale e dovrebbe quindi essere seguito, specialmente per il digiuno.
471. La posizione più accurata nella scuola è che i digiuno di espiazione e di promesse sono necessari (wājib) piuttosto che obbligatori (farḍ) (Ṭaḥṭāwī, 2, 296-7; Hadiyya, 153, DurrRadd, 2, 82).
472. Ibn `Ābidīn propende per considerarlo raccomandato (mandūb mustaḥabb) piuttosto che sunnah (Radd, 2, 83).
473. O assieme all’undicesimo. Digiunare soltanto il decimo giorno è lievemente riprovevole (makrūh tanzīhan), poiché implica somiglianza con gli Ebrei. La sunnah, dunque, è di unire con esso [il decimo giorno di Muḥarram] o il giorno prima o il giorno dopo (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 299; DurrRadd, 2, 84).
474. È un atto raccomandato (mandūb) separato fare questi quei tre giorni il 13, 14 e 15 del mese {lunare} (Nūr al-Īḍāḥ, 2, 297).
475. Sebbene sia accettabile anche digiunare quei sei giorni consecutivamente, immediatamente dopo `Īd al-Fiṭr.
476. I Giorni di Tashrīq sono i tre giorni dopo `Īd al-Aḍḥā, ovverosia l’11, 12 e 13 di Dhū ‘l-Ḥijjah.
477. Cioè senza digiunare anche il giorno prima o il giorno dopo (Ṭaḥṭāwī, 2, 299).
478. Sebbene alcuni sapienti considerino raccomandato digiunare di Venerdì, anche se isolatamente (DurrRadd, 2, 83), il che spiegherebbe forse perché l’autore lo abbia omesso in questo testo, sebbene lo abbia incluso in Nūr al-Īḍāḥ come lievemente riprovevole se scelto isolatamente per digiunarvi (Imdāḍ, 621, Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 299).
479. Nayrūz e Mahrajān sono le feste di primavera ed autunno dei Persiani Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 300). Esse sono celebrate nei giorni degli equinozi astronomici primaverile ed autunnale.
480. Come se uno digiuna un giorno sì e un giorno no – o se uno digiuna il primo di ogni mese – e quel giorno capita che corrisponda con uno di questi giorni summenzionati (Radd, 2, 84).
481. Ṣawm al-wiṣāl è digiunare per due o più giorni consecutivamente senza mangiare tra uno e l’altro, mentre ṣawm al-dahr è digiunare ogni giorno ma spezzando il digiuno ogni notte (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 300).
482. Sia il ṣawm al-wiṣāl che il ṣawm al-dahr sono considerati lievemente riprovevoli (makrūh tanzīhan), e riguardo il secondo, è riprovevole anche se uno non digiunasse i cinque giorni {dell’anno} in cui è proibito digiunare (si veda la sesta categoria supra) (Hadiyya, 154; DurrRadd, 2, 84).

L’INTENZIONE DI DIGIUNARE 

[Tutti i tipi di digiuno richiedono un’intenzione.][483] I seguenti tipi di digiuno richiedono un’intenzione ed una specificazione del “tipo” di digiuno [così come richiedono pure che l’intenzione venga formulata la notte precedente prima di fajr, ma dopo maghrib (tabyīt)]:

-Recuperi (qaḍā’) da Ramaḍān,
-Recuperi da digiuni volontari (nafl) che si ha invalidato,
-Digiuni di espiazione (kaffāra),
-Promesse non specificate (nadhr muṭlaq).[484]

I seguenti tipi di digiuno {invece} non richiedono né specificazione del tipo di digiuno, né che l’intenzione venga formulata la notte precedente prima di fajr; invece, l’intenzione può venire formulata in qualsiasi momento dalla notte precedente[485] fino a [prima] della ḍaḥwa kubrā:[486]

-Digiuni di Ramaḍān durante il mese {stesso; ovverosia ordinari, in tempo} (adā’),
-Promesse specificate (nadhr mu`ayyan),[487]
-Digiuni volontari (nafl).

Note:

483. Questa sezione è stata piuttosto parafrasata nella traduzione per una maggiore fluidità.
484. Cioè, promesse che si avrebbe digiunato, senza specificare un giorno in particolare.
485. Per la notte precedente, l’intenzione dev’essere formulata dopo maghrib, non prima di esso (Durr, 2, 85).
486. La ḍaḥwa kubrā è determinata dividendo a metà il tempo tra l’entrata del fajr e quella del maghrib. Se l’intenzione di digiunare per l’intero giorno viene formulata prima della ḍaḥwa kubrā, questi summenzionati tre tipi di digiuno saranno validi; altrimenti non lo saranno. Un altro modo di determinare la ḍaḥwa kubrā è dividendo a metà l’intera durata del periodo della preghiera del fajr, dalla vera aurora al sorgere del sole; questa quantità di tempo prima del “mezzogiorno” (zawāl) è la ḍaḥwa kubrā (Ṭaḥṭāwī, 2, 303; Hadiyya, 154; Radd, 2, 85).
487. Cioè, una promessa di digiunare, nella quale sia stato specificato un determinato giorno al momento di fare la promessa.

 

LA LUNA CRESCENTE (HILĀL

L’inizio del mese di Ramaḍān è determinato o dall’avvistamento della luna crescente,[488] o dal completamento di trenta giorni di Sha`bān.
Non si può digiunare nel Giorno del Dubbio (yawm al-shakk),[489] se non come un digiuno volontario.[490]
Per l’inizio di Ramaḍān, se vi è un’ostruzione nel cielo [come nuvolosità o nebbia], allora l’avvistamento di una persona retta è sufficiente, anche se è uno schiavo od una donna.
Per il completamento di Ramaḍān (fiṭr), invece – se vi è un’ostruzione nel cielo – ci devono essere almeno due testimoni maschi liberi {ovverosia che non siano schiavi}, od un uomo e due donne.
Se non vi è alcuna ostruzione nel cielo, allora dev’esserci un grande numero di persone che avvistino la nuova luna crescente.[491]
L’avvistamento lunare per `Īd al-Aḍḥā [ovverosia il mese di Dhū ‘l-Ḥijjah], così come ogni {altro} mese lunare, segue la stessa regola[492] di quella per `Īd al-Fiṭr [ovverosia per il mese di Shawwāl].

Note:

488. Cioè, di notte, poiché agli avvistamenti diurni non viene data alcuna considerazione (DurrRadd, 2, 95-6).
489. Yawm al-Shakk si riferisce al giorno dopo il 29 di Sha`bān, ma nel quale per una ragione o per l’altra la luna crescente non è stata avvistata da testimoni affidabili. Per cui, c’è dubbio se sia il 30 di Sha`bān od l’1 di Ramaḍān (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 306; Tabyīn, I, 317).
490. Una persona potrà digiunare in questo giorno soltanto se ha una ferma intenzione che il suo digiuno sia volontario (nafl). Altrimenti è riprovevole, proibitivamente (taḥrīman) se fatto con una ferma intenzione di digiunare per Ramaḍān, e lievemente (tanzīhan) se (a) con una ferma intenzione del recupero di un digiuno obbligatorio (farḍ) o del recupero di un digiuno necessario (wājib), o (b) con un’intenzione mista, cioè di digiunare Ramaḍān se si rivelerà essere Ramaḍān, o di un digiuno volontario o necessario. In ognuno di questi casi menzionati, se di fatti si rivela essere il primo di Ramaḍān, il digiuno soddisfa l’obbligo di Ramaḍān, Se si rivela essere Sha`bān, conterà secondo l’intenzione che si aveva se l’intenzione era ferma, o come un digiuno volontario se l’intenzione era mista. Infine, se una persona non formula l’intenzione di digiunare ma piuttosto esita, intendendo che se si è Ramaḍān allora sarà un digiuno, e se invece è Sha`bān allora non è un digiuno, allora esso certamente non è un digiuno, anche se si rivela essere Ramaḍān, poiché non vi era affatto alcuna intenzione (Hadiyya, 156-7; DurrRadd, 2, 88-9).
491. Ciò si applica a qualsiasi mese, per l’inizio e per la fine (Ṭaḥṭāwī, 2, 316).
492. Ovverosia, il requisito di due testimoni maschi liberi, o di un maschio e due femmine, se vi è un’ostruzione nel cielo; e di un grande numero di persone se non vi è ostruzione (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 317).

COSE CHE INVALIDANO IL DIGIUNO (MUFSIDĀT

Le azioni di chi sta digiunando sono divise in quattro categorie:[493]

1. Quelle che richiedono un recupero ed anche un’espiazione,
2. Quelle che richiedono un recupero senza espiazione,
3. Quelle che non richiedono alcunché [e non sono riprovevoli],
4. Quelle che non richiedono alcunché ma sono riprovevoli.

Quelle che richiedono un recupero ed anche un’espiazione 

Se si mangia o beve qualcosa di valore nutritivo [cioè qualcosa che abitualmente si mangia][494] o qualcosa per scopi medicinali; o se si ha un rapporto sessuale in uno qualsiasi dei due passaggi [anteriore o posteriore]; intenzionalmente,[495] allora bisognerà recuperare il digiuno ed anche eseguire l’espiazione, che consiste nel liberare uno schiavo; se non se ne possiede uno, si dovrà digiunare per due mesi consecutivi; se si è genuinamente impossibilitati {a digiunare due mesi consecutivi}, allora si dovranno sfamare sessanta persone povere, con mezzo ṣā’ [2.2 kg] di grano [o dare il suo equivalente valore monetario] per ogni persona.[496]
Se però si compie una di queste cose – cioè, se si mangia, beve hanno rapporti sessuali – per dimenticanza,[497], allora non si dovrà né recuperare il digiuno né eseguire l’espiazione.

Quelle che richiedono un recupero senza espiazione 

-Uso di una supposta;[498]
-Il fatto che qualcosa che normalmente non si mangia [né viene usato per scopi medicinali], come della terra, raggiunga la cavità corporea;
-Ingerire accidentalmente dell’acqua mentre ci si sciacqua la bocca;[499]
-Venire costretti a rompere il proprio digiuno;
-Mangiare [anche se intenzionalmente], durante il giorno, durante un digiuno per il quale una persona non aveva formulato l’intenzione prima di fajr;
-Eiaculazione provocata dal contatto o dal baciarsi;[500]
-Il fatto che qualcuno versi dell’acqua nella cavità corporea di una persona che sta dormendo [ovverosia: la persona che dorme dovrà recuperare quel giorno senza espiazione];
-Vomitare in maniera autoindotta[501] [una “boccata” o più].[502]

Quelle che non richiedono alcunché e non sono riprovevoli

-Coppettazione del sangue (ḥijāma) o prelievo del sangue, purché non indebolisca una persona;[503]
-Utilizzare il bastoncino da denti (siwāk), anche se utilizzato alla fine del giorno [anzi, è una sunnah];
-Sciacquare la bocca od il naso [senza che l’acqua scenda giù per la gola];
-Porre un indumento bagnato sul proprio corpo [o fare un bagno] per il calore.[504]

Quelle che non richiedono alcunché ma sono riprovevoli

Se si assaggia del cibo o lo si mastica [senza ingerirlo], senza una scusa valida;[505] o se si bacia [la/o sposa/o] senza sentirsi al sicuro [dal {rischio di} eiaculazione o rapporto sessuale], è riprovevole. Se, invece, ci si sente al sicuro dall’arrivare ad un rapporto o dal{raggiungere }l’eiaculazione a causa dei baci, non è riprovevole.[506]

Le seguenti azioni sono raccomandate (mustaḥabb) per chi digiuna:

-Fare un pasto prima dell’aurora (suḥūr) [a causa delle benedizioni contenute in esso, anche se solamente un sorso d’acqua];
-Ritardarlo [fino a poco prima di fajr, ma stando certi di non ingerire alcunché dopo che entri il fajr];[507];
-Affrettarsi a spezzare il digiuno, a meno che non sia una giornata nuvolosa [cioè, bisogna essere certi che il maghrib sia effettivamente entrato].

Le seguenti azioni durante il giorno rendono necessario astenersi (imsāk) da qualunque cosa che invaliderebbe il digiuno, per tutto il resto del giorno {fino al tramonto} [ovverosia, è necessario (wājib) astenersi]:

-Se si rompe il digiuno [sia che ciò avvenga accidentalmente, volontariamente o sotto coercizione];
-Se un viaggiatore arriva al suo luogo di residenza, e non stava digiunando in viaggio [dato che se stava digiunando, avrebbe dovuto continuare a digiunare a fortiori];
-Se una donna con le mestruazioni o il sanguinamento post-natale diviene pura {per l’interruzione del ciclo o del sanguinamento};
-Se un non Musulmano accetta l’Islam;
-Se un bambino diventa un adulto [per la sopraggiunta pubertà o per l’età].[508].

I primi tre casi richiedono un recupero, a differenza degli ultimi due.

Note:

493. Questa sezione è stata riorganizzata nella traduzione per chiarezza.
494. A differenza, per esempio, di pietre, o impasto o farina crudi, poiché ingerire tali sostanze necessita solo di recupero, non di un’espiazione (Hadiyya, 165; Durr, Radd, 2, 103; Kanz, Tabyīn, I, 326). Eppure fare ciò senza una scusa valida costituirebbe comunque peccato.
495. Questa condizione si applica a qualunque dei tre atti, cioè mangiare, bere o avere rapporti sessuali. Essa serve ad escludere il compiere {uno di tali atti} per dimenticanza (nel cui caso il digiuno non è invalidato), per errore, o sotto coercizione (questi ultimi due casi invece richiedono un recupero ma non l’espiazione) (Radd, 2, 108). In tutto questo capitolo, ogni azione che si afferma annullare il digiuno lo annullerà soltanto se si sia compiuto quell’atto mentre ci si ricordava di star digiunando.
496. L’espiazione è obbligatoria soltanto se si aveva – prima di fajr – l’intenzione di digiunare; e soltanto se non si sia verificata più tardi durante il giorno prima di maghrib una malattia grave abbastanza da assolvere dal digiuno, o mestruazioni o sanguinamento post-natale. Se si verificasse una di queste cose, o se l’intenzione quel giorno fosse stata formulata dopo fajr, allora non sarà necessaria alcuna espiazione (Hadiyya, 168). Infine, l’espiazione è legiferata soltanto per l’interruzione del digiuno durante Ramaḍān, e non al di fuori di questo mese, anche se si trattasse di recuperi di {giorni di} Ramaḍān {persi o invalidati} (Kanz, Tabyīn, I, 329; Radd, 2, 107).
497. “Dimenticanza” in questo contesto significa dimenticarsi che si sta digiunando, e non il dimenticarsi che una tale azione rompi il digiuno, il che {invece} invaliderebbe comunque il digiuno. Se una persona interrompe il digiuno per dimenticanza, ad esempio mangiando o bevendo, allora sebbene il digiuno non sia annullato, si dovrà interrompere tale azione immediatamente appena ci si ricordi che si sta digiunando. Se non si fa così, e si continua a mangiare o bere, il digiuno verrà {allora} annullato. Se qualcun altro vede che una persona mangia o beve, deve ricordargli del digiuno, poiché è proibitivamente riprovevole (makrūh taḥrīman) non ricordarglielo, a meno che quella persona non sia debole, come nel caso di una persona molto anziana (Hadiyya, 160; Durr, Radd, 2, 97; Tabyīn, I, 322).
498. Sia la vagina che l’ano sono considerati passaggi nel corpo tramite i quali l’ingresso di una sostanza estranea può invalidare il digiuno; la distanza all’interno di ognuno di essi che una sostanza deve raggiungere per invalidare il digiuno è quella della dimensione di una supposta. Per cui, inserire qualunque cosa bagnata d’acqua, d’olio o simili, anche un dito bagnato, per quella tale distanza dentro qualsiasi dei due orifizi invalida il digiuno. Similmente, {anche} l’inserimento completo di una sostanza solida, al punto che scompaia, dentro qualsiasi dei due orifizi, invalida il digiuno (Durr, Radd, 2, 99).
499. O ingerire accidentalmente dell’acqua mentre ci si sciacqua il naso (Tabyīn, I, 329).
500. A differenza dell’eiaculazione provocata dal guardare o dal pensare, o avendo una polluzione notturna, nessuna delle quali invalida il digiuno (Kanz, Tabyīn, I, 322-3).
501. L’unico altro caso con cui vomitare invalidi il digiuno è se si vomiti naturalmente {la quantità di} una “boccata” o più, e poi lo ri-ingoiasse intenzionalmente; in quel caso, il digiuno dev’essere recuperato, ma non vi è espiazione (Ṭaḥṭāwī, 2, 325; Hadiyya, 164-5; Durr, Radd, 2, 111). Il criterio di una “boccata” è che la propria bocca non possa trattenere il vomito senza sforzo (Hadiyya, 26).
502. Anche le seguenti cose rendono necessario un recupero senza espiazione:
-Versare olio (o medicinale) nell’orecchio, che avvenga intenzionalmente o meno (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 338). Per quanto riguarda il versare acqua nell’orecchio, vi è concordanza {d’opinione sul fatto} che non invalida il digiuno se avviene involontariamente. Se fatto intenzionalmente, l’opinione cui viene data preferenza nell’Hidāya (I, 123), in Tabyīn (I, 329) ed in altri testi, è che non invalida il digiuno. Questa è considerata una posizione valida e seguibile (Radd, 2, 98).
-Ingerire involontariamente pioggia, neve o sangue (da fuori dalla bocca), che entrino in bocca da sole (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 339; Ṭaḥṭāwī, 2, 324). Lo stesso si applica a lacrime o sudore se si sente il salato in tutta la bocca, e poi le si ingoia involontariamente (Durr, Radd, 2, 103). Se invece si fa intenzionalmente una qualsiasi di queste cose, allora sono necessari sia un recupero che l’espiazione (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 339; Ṭaḥṭāwī, 2, 324; Hadiyya, 166). Se si sanguina da dentro la bocca, allora se la saliva come risultato diventa rossa o rosa e viene ingoiata, il digiuno è rotto e dev’essere recuperato senza espiazione; se la saliva è gialla o chiara, potrà anche venire ingoiata ed il digiuno resta valido (Tabyīn, 1, 325).
-Ingerire cibo rimasto nella propria bocca che equivalga alla grandezza di un cece o più (Marāqī ‘l-Falāḥ, Ṭaḥṭāwī, 2, 326, 344); se equivale a meno di ciò, il digiuno non è invalidato e dunque non è necessario alcun recupero (Marāqī ‘l-Falāḥ, Ṭaḥṭāwī, 2, 326).
-Inalare o ingerire intenzionalmente del fumo (senza riceverne piacere o beneficio), polvere, vapore acqueo, vapore (come dal cucinare o da un bagno), od una mosca (Marāqī ‘l-Falāḥ, Ṭaḥṭāwī, 2, 343; Hadiyya, 166). Se si inala fumo con piacere o per beneficio, allora sono necessarie sia un recupero che l’espiazione (Marāqī ‘l-Falāḥ, 2, 329; Hadiyya, 166). Se, invece, viene inalato o ingerito involontariamente del fumo, polvere, vapore acqueo, vapore od una mosca (ad esempio se queste cose sono nell’aria, ed una persona sta semplicemente cercando di respirare), allora il digiuno non è invalidato e dunque non è necessario alcun recupero (Radd, 2, 97). Questo criterio si applica all’inalare qualsiasi cosa che abbia una massa fisica, tale che la si possa effettivamente vedere nell’aria. Mentre, se si inala intenzionalmente dell’aria profumata che non ha massa fisica, come l’odore di muschio o di un fiore, allora il digiuno non è invalidato e dunque non è necessario alcun recupero (Radd, 2, 97).
503. Dal momento che è riprovevole fare qualsiasi cosa che si ritiene farà indebolire al punto da {portare a} rompere il digiuno, per paura che si faccia ciò a causa di quella debolezza (Hadiyya, 171; Radd, 2, 114).
504. Anche le seguenti cose sono permesse e non riprovevoli durante il digiuno: l’ingresso di acqua, olio o simili nell’uretra dell’organo maschile (Durr, Radd, 2, 100); trovarsi in stato di impurità rituale maggiore quando entra la vera aurora (Durr, Radd, 2, 101); mettere dell’olio sui baffi o sul corpo, dato che l’assorbimento tramite i pori della pelle non invalida il digiuno; o applicare antimonio (kuḥl) o simili negli occhi, dato che l’assorbimento tramite gli occhi non invalida il digiuno (Durr, Radd, 2, 113; Tabyīn, I, 323-4). Sulla base degli ultimi due casi, le moderne inieizioni e colliri sono permesse durante il digiuno e non lo invalidano (Al-Jāmi` fī Aḥkām al-Ṣiyām, 48-9; Maqālāt Fiqhiyya, 207).
505. Assaggiare o masticare il cibo senza ingerirlo è lievemente riprovevole (makrūh tanzīhan), a meno che non vi sia una scusa valida, come per una donna che assaggia il cibo che sta cucinando perché suo marito è scortese, nel qual caso non è nemmeno lievemente riprovevole (Hadiyya, 163; Tabyīn, I, 330; Radd, 2, 112).
506. Baciare qui non si intende sulla bocca, che è sempre riprovevole (poiché si potrebbe ingerire la saliva dell’altro, il che invaliderebbe il digiuno). È inoltre proibito che gli sposi siano coricati o abbracciati mentre sono nudi. Mentre, fare ciò da vestiti, o darsi baci non sulla bocca, è basato sul criterio menzionato supra nel testo, cioè, che non è riprovevole finché si sentano entrambi al sicuro dall’eiaculazione o dal rapporto sessuale (Ṭaḥṭāwī, 2, 347; Radd, 2, 112-3).
507. Se però si hanno dubbi se il tempo della vera aurora sia entrato o meno, diventa riprovevole mangiare (Radd, 2, 114).
508. Generalmente, la pubertà per un maschio è raggiunta con l’eiaculazione (ad esempio con una polluzione notturna), e per una ragazza è raggiunta con la mestruazione. Se un ragazzo od una ragazza non hanno ancora raggiunto la pubertà, allora lui o lei diverranno giuridicamente adulti al completamento di quindici anni lunari di età (quattordici anni solari e sette mesi); questa è la posizione per il verdetto giuridico (fatwā) (Durr, Radd, 5, 97).

ESENZIONI DAL DIGIUNO 

Le seguenti persone sono esentate dal{l’obbligo di} digiunare durante Ramaḍān:

-Una persona malata che tema che {se digiuna} la sua malattia peggiorerà;[509]
-Una donna incinta o che allatta, a condizione per entrambe che ella nutra un genuino timore[510] per il bambino o per se stessa;[511]
-Una persona che stia patendo un’intensa sete per la quale teme di morire;
-Od un viaggiatore,[512], però per lui è più preferibile digiunare se ciò non gli fa male.

Se una persona che rompe il digiuno per una scusa valida [quali quelle appena elencate] muore prima di avere la possibilità di recuperare i giorni persi, allora non sarà obbligatorio recuperare quei giorni.[513]
Quando si recuperano dei giorni di digiuno in generale, non è necessario recuperarli consecutivamente.
Il pagamento di fidya per una persona molto anziana che non è in grado di digiunare[514] ammonta a mezzo ṣā’ [2,2 kg] di grano [od al suo equivalente valore monetario] per ciascun giorno.[515]
Una persona che sta eseguendo un digiuno volontario può romperlo {anche} senza un motivo, secondo una narrazione.[516]
Ricevere degli ospiti è una scusa valida sia per l’ospitante che per l’ospite.[517]
Se si rompe un digiuno volontario dopo averlo iniziato [in ogni caso], è necessario [wājib] per lui recuperarlo, eccetto per i giorni in cui è proibito digiunare, cioè i due giorni di `Īd ed i tre Giorni di Tashrīq.
Se una persona fa una promessa non specificata di digiunare; od una promessa di digiunare in caso si verifichi una particolare condizione, che poi ha luogo; allora egli dovrà soddisfare la sua promessa.
E Allāh sa meglio.

Note:

509. Ciò include pure una persona malata che teme il prolungarsi della sua malattia, o persino una persona sana che teme di ammalarsi a causa del digiuno (Tabyīn, I, 333). In entrambi i casi, il timore deve ovviamente essere un timore genuino, non semplicemente una mera illusione (si veda la nota successiva).
510. Per una persona malata, una donna incinta, ed una donna che allatta, la condizione per la liceità di rompere il digiuno non è semplicemente un’illusione di un potenziale danno, ma semmai un timore genuino, riconosciuto dalla Legge Sacra (sharī`ah). Ciò implica o: (1) un’esperienza passata, anche se di qualcun altro con la stessa malattia; o (2) un segno evidente di un potenziale danno; o (3) un’opinione di un medico Musulmano qualificato che non compie peccati in pubblico. Lo stesso varrà per una persona sana che ha un timore legittimo, basato su uno dei segnali appena menzionati, di ammalarsi (Ṭaḥṭāwī, 2, 355; Durr, 2, 116). Ibn `Ābidīn aggiunge che se una persona rompesse il digiuno senza una di questi segnali, allora dovrà eseguire l’espiazione, ma la maggior parte delle persone purtroppo sono completamente ignare di questa regola (Radd, 2, 116).
511. C’è qui un errore di stampa nell’edizione pubblicata in arabo; è scritto nufasā’ (una donna in stato di sanguinamento postnatale), che non ha senso e si dovrebbe invece leggere al-nafs (lei stessa) come nel manoscritto.
512. A condizione che egli inizi il viaggio e si trovi al di fuori dei confini della città, o sia già un viaggiatore, al momento di inizio di fajr. Altrimenti, se è {ancora} residente quando entra il fajr, dovrà allora digiunare quel giorno, anche se viaggia dopo fajr. Se comunque rompe il digiuno non vi sarà espiazione {in questo caso}, sebbene ciò costituisca peccato (Marāqī ‘l-FalāḥṬaḥṭāwī, 2, 355). Infine, a differenza delle categorie precedenti, il viaggiatore non può rompere il digiuno dopo averlo iniziato (Radd, 2, 122-3).
513. Cioè, egli non avrà bisogno di stipulare nel testamento un pagamento di fidya per conto di tali giorni se sembra che morirà prima di {poter} essere in grado di recuperarli.
514. A condizione che la sua incapacità di digiunare continui fino alla morte; altrimenti, una volta in grado, i giorni di digiuno persi dovranno venir recuperati. La stessa regola si applica a chi soffra di una malattia cronica, la cui guarigione -similmente- non ci si aspetta per il resto della sua vita, ma se dovesse guarire, dovrà recuperare i giorni di digiuno persi (Ṭaḥṭāwī, 2, 358-9; Hadiyya, 173; Radd, 2, 119).
515. Il pagamento della fidya è necessario (wājib).
516. Secondo la narrazione più forte, però, una persona deve avere una scusa valida per rompere un digiuno volontario (DurrRadd, 2, 121). In ogni caso, se esso viene rotto dovrà venir recuperato.
517. Rompere il digiuno in tali circostanze sarà permesso solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
-L’ospitante si offenderebbe se l’ospite non mangiasse, o l’ospitato si sentirebbe in imbarazzo a mangiare da solo;
-La persona è fiduciosa che lo recupererà;
-Il digiuno è rotto prima di ḍaḥwa kubrā (si veda la nota relativa {n. 486}) (DurrRadd, 2, 121-122).

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